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[1]Con decreto Reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sara' fissata la pianta organica del Personale della Corte di cassazione di Roma, e quelle a cui deve essere ridotto il Personale delle altre quattro Corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionarii d'ogni grado e la spesa relativa non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.
[2]I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma saranno scelti, senza distinzione di carriera e in proporzione del bisogno, salvo il grado, lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilita' dal grado, fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione; e, finche' il Personale a queste ultime addetto non rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
