Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I presidenti di sezione, gli avvocati generali ed i consiglieri e sostituti procuratori generali meno anziani in ciascuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, che, per effetto dell'attuazione della presente legge, rimanessero in eccedenza del numero fissato nelle piante organiche rispettive, saranno mantenuti in ufficio col loro grado e stipendio a norma del capoverso dell'art. 17 della legge sulla disponibilita' dell'11 ottobre 1863aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. tolto: 1500, ed assegnati a prestare servizio, in eccedenza di pianta o presso le sezioni civili delle stesse Corti, o presso la Corte di cassazione di Roma.
tolto: Questa disposizione si applica anche ai funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alle Corti medesime. aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-12-06;5825~art6 · fonte del testo
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