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[1]L'ultimo paragrafo dell'articolo 22 del precitato trattato dovra' leggersi nel modo seguente:
[2]L'attore dovra' soddisfare al procuratore nominato d'uffizio il pagamento dell'onorario che gli spetti di diritto.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
