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[1]L'articolo 9 del medesimo trattato rimane cosi' modificato:
[2]I privilegi, diritti, liberta', favori, immunita' ed esenzioni, che si concedono fra di loro le Alte Parti contraenti per le navi della nazionalita' rispettiva che navighino e servano ad operazioni di commercio in uno dei due paesi, non si riferiscono in guisa alcuna al commercio di cabotaggio e di costa, il quale viene riservato alla rispettiva loro marina; il regime di questo commercio rimane pertanto soggetto in ambedue i paesi alle leggi sulla materia.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
