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[1]Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato monopoli, propriamente detti, a danno del commercio dell'altro.
[2]Le diposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio appartenga ai due Governi rispettivi ne' ai brevetti d'invenzione, per la loro introduzione e per la loro applicazione.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
