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[1]I cittadini dell'uno degli Alti Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprieta', e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
[2]Essi andranno per altro esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale e nella milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.
[3]Saranno, del pari, esentati da ogni requisizione o contribuzione di guerra, od altre contribuzioni straordinarie, ogni qualvolta le dette requisizioni, prestiti o contribuzioni non siano imposte a beni fondi. Non potranno, in niun caso, rimanere soggetti, per le loro proprieta' mobili ed immobili, a pesi od imposte maggiori di quelle, alle quali sotto sottoposti gli stessi nazionali od i cittadini della nazione piu' favorita.
[4]Rimane inteso che chiunque reclamera' l'applicazione dell'ultima parte di quest'articolo sara' libero di scegliere quello dei due trattamenti che gli sembrera' piu' vantaggioso.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
