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[1]Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due Paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorita' locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi siano stati sottoposti a tutte le formalita' ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.
[2]Gli atti notarili, pero', non potranno aver la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio in cui si compiranno le formalita' stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
