Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I due Governi contraenti si obbligano a fare eseguire le notificazioni o citazioni giudiziarie e le Commissioni rogatorie delle rispettive autorita' giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongono.
[2]Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica.
[3]Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
