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[1]I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi torritorii, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potra' loro convenire, effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, vendere o comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed oggetti qualunque, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese, curare e fare i loro affari da se, presentare alle Dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.
[2]Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai proprii concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualita' di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatarii od interpreti.
[3]Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industrie, nel porti, nelle citta' od in qualsiasi luogo dei due Stati ove essi siano definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposizioni che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunita' od altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno dei due Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
