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[1]Se fra gli eredi ve ne siano di quelli la cui esistenza e' incerta od il domicilio sconosciuto o che non sono presenti ne' debitamente rappresentati, ovvero che siano minori od incapaci, oppure se, essendo tutti maggiori e presenti, non sono d'accordo sui loro diritti e qualita', il Console potra':
[2]1. Formare un regolare inventario della successione e cio' in presenza dell'autorita' competente, se questa lo desidera;
[3]2. Mettere in vendita gli oggetti mobili appartenenti alla successione, osservando la consuetudine del paese, se i detti oggetti sono suscettibili di deterioramento, o se il funzionario consolare giudica, per altri motivi, utile la vendita nell'interesse degli eredi del defunto;
[4]3. Amministrare e liquidare personalmente la successione, o nominare, sotto la sua responsabilita', un procuratore per l'amministrazione o liquidazione dell'eredita'; tutto cio' senza che l'autorita' locale abbia a partecipare a questi atti.
[5]Il funzionario consolare e' in obbligo di far pubblicare ogni decesso d'un connazionale avvenuto entro il suo distretto e non deve consegnare la successione od il prodotto netto di essa, ne' agli eredi ne' ai loro procuratori innanzi che tutte le obbligazioni contratte dal defunto nel paese siano soddisfatte, ovvero che sia trascorso un anno dal giorno della pubblicazione del decesso, senza che siasi elevato alcun reclamo a riguardo della sucessione. Non esistendo Agente consolare nel domicilio del defunto, le rispettive autorita' locali adotteranno gli stessi provvedimenti, che avrebbero adottato in caso identico relativamente ai beni dei nazionali, pero' saranno sempre obbligate ad avvertire del decesso il Console od Agente Consolare piu' vicino, con la maggior possibile sollecitudine, ed a lasciare a questi l'adempimento di tutti gli ulteriori atti ufficiali, appena si presenti in persona o mandi sul luogo un suo procuratore.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
