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[1]I cittadini di ciascuno dei due Paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.
[2]Quindi e' riconosciuta loro da ambe le Parti contraenti la facolta' di possedere beni mobili e stabili, e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprieta' di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere o trasmettere per successione, sia ab intestato che per testamento, secondo le leggi in vigore negli Stati, cui appartengono, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualita' di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
