Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]I cittadini di ciascuno dei due Paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

[2]Quindi e' riconosciuta loro da ambe le Parti contraenti la facolta' di possedere beni mobili e stabili, e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprieta' di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere o trasmettere per successione, sia ab intestato che per testamento, secondo le leggi in vigore negli Stati, cui appartengono, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualita' di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi egualmente sui nazionali.

Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-08-10;7030~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari