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[1]Ciascuna delle Alte Parti contraenti avra' la facolta' di stabilire Consoli generali, Consoli, Vice Consoli ed Agenti Consolari nei porti, citta' e luoghi del territorio dell'altra Parte, ove sara' permesso di stabilirne ad un'altra potenza qualunque.
[2]Questi funzionarii saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti presentando i loro brevetti di nomina, secondo le regole e formalita' stabilite nei paesi rispettivi, e vi godranno di tutti i poteri, prerogative, immunita' e privilegi che sono o saranno accordati agli agenti della stessa classe della Nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
