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[1]Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi o per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle autorita' locali che sarebbe data agli abitanti del Paese ove l'infortunio ebbe luogo.
[2]Per altro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli Agenti Consolare della Nazione cui appartiene il legno naufragato, investito od avariato.
[3]Le Autorita' locali dovranno, al piu' presto possibile, far noto ai detti Agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degl'interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento delle disposizioni concernenti l'introduzione delle merci salvate.
Testo in vigore dal 21 agosto 1890 al 9 maggio 2025
