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[1]Art. IX.
[2]Per sviluppare le relazioni commerciali fra Assab e lo Scioa e viceversa, attraverso l'Aussa, viene stabilito il prezzo del nolo dei cammelli nel modo seguente:
[3]Da Assab allo Scioa: talleri M. T. 25 per ogni cammello;
[4]Dallo Scioa ad Assab: per il carico di avorio, talleri M. T. 20 per ogni cammello;
[5]Dallo Scioa ad Assab: per il carico di pellami e del caffe', talleri M. T. 15 per ogni cammello;
[6]Nel nolo dei cammelli saranno comprese le paghe ai cammellieri, ai quali pero' si dovranno fornire le necessarie provviste alimentari.
Testo in vigore dal 24 aprile 1890 al 9 maggio 2025
