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[1]Quando un italiano nello Stato Libero d'Orange, ed un suddito dello Stato Libero in Italia muore in una localita' dove non trovasi Agente consolare della sua nazione, l'autorita' territoriale competente procedera', in conformita' alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni che avra' lasciato e sara' tenuta a render conto, nel piu' breve termine passibile, del risultato di tale operazione al Consolato piu' vicino.
[2]Ma appena l'agente consolare competente si sara' presentato in persona od avra' inviato un delegato sui luoghi, l'autorita' locale che sara' intervenuta dovra' conformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.
Testo in vigore dal 19 giugno 1891 al 9 maggio 2025
