Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno godranno nello Stato Libero d'Orange del trattamento applicabile, ne' le stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato piu' favorito, salva l'eccezione contenuta nel secondo alinea dell'art 7.
[2]Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria dello Stato Libero d'Orange e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dallo Stato Libero godranno nel Regno d'Italia del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato piu' favorito.
[3]Il trattamento della nazione piu' favorita sara', del pari, accordato reciprocamente, in tutto cio' che si attiene all'esportazione ed al transito.
Testo in vigore dal 19 giugno 1891 al 9 maggio 2025
