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[1]TRATTATO DI AMICIZIA E Dl COMMERCIO TRA l'Italia e lo Stato libero d'Orange
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente dello Stato Libero d'Orange, volendo promuovere e consolidare le relazioni di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato Libero d'Orange ed avendo giudicato conveniente di negoziare, per tal fine, un trattato, hanno nominato per loro plenipotenziari:
[3]SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA il nobile avvocato Agostino Carponi, cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e suo Console a Cape Town; e
[4]S. E. IL PRESIDENTE DELLO STATO LIBERO D'ORANOE il signor Giorgio F. Hollis, Console degli Stati Uniti dell'America del Nord a Cape Town;
[5]i quali, dopo avere scambiati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
[6]Art. 1. I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti avranno gli stessi diritti e non potranno essere assoggettati ad altri carichi che non sieno imposti ai nazionali, per tutto cio' che concerne l'esercizio del loro culto religioso, l'esercizio del commercio o della industria e la facolta' di acquistare e di possedere beni d'ogni specie e di trasmetterli per vendita, permuta, donazione, nonche' per successione testamentaria ab intestato, salva tuttavia, in quest'ultimo caso, l'applicazione della legge nazionale per tutto cio' che si riferisce alla validita' intrinseca delle disposizioni testamentarie ed all'ordine delle successioni.
[7]In tutti gli altri riguardi, la condizione personale dei sudditi rispettivi sara' completamente pareggiata a quella dei sudditi della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 19 giugno 1891 al 9 maggio 2025
