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[1]L'analisi bevande preteso nocive sara' fatta nelle condizioni indicate nell'art. 3.
[2]Allorche' le bevande sottoposte ad analisi nelle dette condizioni saranno state dichiarate nocive alla salute pubblica, il Governo siamese ne dara' avviso agl'importatori, consegnatarii o detentori di questi prodotti, che dovranno riesportarli dentro un termine di tre mesi dopo questa notificazione.
[3]Nel caso in cui la riesportazione di queste bevande non fosse effettuata nel termine prescritto, il Governo siamese potra' farle sequestrare e distruggere, sotto riserva del rimborso dei diritti che saranno stati pagati all'entrata di questi prodotti nel Regno di Siam.
Testo in vigore dal 1 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
