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[1]Ogni individuo che vorra' vendere al minuto bevande fermentate o distillate dovra' munirsi di un permesso speciale (licenza). Questo permesso non potra' essere rilasciato che dall'autorita' siamese, che non potra' rifiutarlo senza un motivo giusto e ragionevole.
[2]I commercianti al minuto, siamesi o stranieri, che venderanno bevande di origine straniera importate da sudditi italiani, non potranno essere assoggettati a tasse diverse o piu' elevate di quelli che venderanno bevande di fabbrica siamese.
[3]Le altre condizioni alle quali potra' essere subordinato il rilascio del permesso o licenza, saranno fissate ulteriormente di comune accordo fra i due Governi.
[4]Egli e', d'altra parte, ben inteso che i portatori di permesso o licenza dovranno, per la vendita delle bevande, conformarsi alle leggi e regolamenti del Regno di Siam.
[5]Il Governo siamese s'impegna, dal canto suo, a non inceppare in alcuna guisa la vendita al minuto delle bevande fermentate o distillate d'origine straniera che non fossero riconosciute contrarie alla salute pubblica.
Testo in vigore dal 1 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
