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[1]Il saggio delle bevande importate nel Regno di Siam sara' fatto da due periti designati, l'uno dall'autorita' siamese, l'altro dal negoziante importatore, e, in suo difetto, dal Console d'Italia.
[2]In caso di disaccordo, i periti nomineranno un terzo arbitro.
Testo in vigore dal 1 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
