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La tariffa dei diritti di assisa stabiliti pelle bevande spiritose fabbricate in Siam dovra' essere comunicata dal Governo siamese al Console d'Italia a Bangkok, e nel caso in cui questi diritti venissero ad essere rialzati, i nuovi diritti non saranno applicabili alle bevande spiritose importate da sudditi italiani, che allo spirare di un termine di sei mesi a datare dal giorno in cui saranno stati notificati dal Governo siamese al Console d'Italia a Bangkok.
Testo in vigore dal 1 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
