[1]Piani d'esecuzione.
[2]I piani di esecuzione dei lavori da eseguirsi sul territorio italiano dovranno essere preventivamente approvati dal ministro dei lavori pubblici e non potranno essere modificati senza la sua autorizzazione. La Compagnia deve parimenti dare comunicazione al ministro dei lavori pubblici del programma e dei piani degli impianti per il traforo della grande galleria da eseguirsi nel territorio italiano.
Testo vigente dal 16 agosto 1898
