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[1]1. Le autorita' italiane ed i sudditi italiani in Corea, potranno impiegare sudditi coreani come maestri, interpreti, servi o in qualunque altra legittima capacita', senza alcuna restrizione dalla parte delle autorita' coreane, ed in pari modo nessuna restrizione sara' messa all'impiego di sudditi italiani per servizio delle autorita' e sudditi coreani in qualunque legittima capacita'.

[2]2. I sudditi di una delle due nazioni che si recheranno al paese dell'altra per studiarvi la lingua; la letteratura, le leggi, le arti o le industrie, o nello scopo di ricerche scientifiche, riceveranno ogni ragionevole assistenza da parte delle autorita' locali.

Testo in vigore dal 26 agosto 1886 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-08-11;4018~art9 · fonte del testo

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