Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali circolanti alla data di pubblicazione della presente legge, avranno facolta' di ottenerne la conversione in altri a scadenza di nove anni che il ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere a tale scopo. 1
[7]Sono estese ai nuovi buoni novennali, in quanto siano conciliabili, tutte le disposizioni e le prerogative concesse per gli altri buoni del tesoro.
[8]Con decreti Reali verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura; le tabelle dei premi, ove se ne ravvisi l'opportunita'; le esenzioni fiscali degli atti occorrenti per compiere le sostituzioni di cui al 1° comma; i termini in cui queste possono richiedersi; e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 6 luglio 1922
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]PEANO - BERTONE.
[13]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 marzo 1923, n. 583, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I buoni del tesoro novennali da emettersi ai sensi della legge 6 luglio 1922, n. 915, potranno essere emessi in sostituzione dei buoni del teroro ordinari e poliennali circolanti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' di quelli estinti senza rinnovazione dalla data di pubblicazione di quella legge in poi".
Testo in vigore dal 30 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
