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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali circolanti alla data di pubblicazione della presente legge, avranno facolta' di ottenerne la conversione in altri a scadenza di nove anni che il ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere a tale scopo.
[7]Sono estese ai nuovi buoni novennali, in quanto siano conciliabili, tutte le disposizioni e le prerogative concesse per gli altri buoni del tesoro.
[8]Con decreti Reali verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura; le tabelle dei premi, ove se ne ravvisi l'opportunita'; le esenzioni fiscali degli atti occorrenti per compiere le sostituzioni di cui al 1° comma; i termini in cui queste possono richiedersi; e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 6 luglio 1922
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]PEANO - BERTONE.
[13]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 12 luglio 1922 al 30 marzo 1923
