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L'importo della tassa non dovra' essere superiore a L. 10 per ogni persona, e sara' ridotta almeno alla meta' per i domestici e per i fanciulli al disotto dei 12 anni. Essa non potra' esigersi a carico di coloro, la cui dimora nel Comune fosse inferiore a 5 giorni.1 La riscossione della tassa potra' essere assunta direttamente dal Comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 maggio 1920, n. 769, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo della tassa di soggiorno stabilito dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1910, n. 863, in lire dieci e' elevato a lire trenta, ferme restando le altre disposizioni nella legge stessa contenute".
Testo in vigore dal 6 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
