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[1]L'importo della tassa non dovra' essere superiore a L. 10 per ogni persona, e sara' ridotta almeno alla meta' per i domestici e per i fanciulli al disotto dei 12 anni. Essa non potra' esigersi a carico di coloro, la cui dimora nel Comune fosse inferiore a 5 giorni.
[2]La riscossione della tassa potra' essere assunta direttamente dal Comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1910 al 6 luglio 1920
