Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1910 al 6 luglio 1920. Leggi il testo vigente →

[1]L'importo della tassa non dovra' essere superiore a L. 10 per ogni persona, e sara' ridotta almeno alla meta' per i domestici e per i fanciulli al disotto dei 12 anni. Essa non potra' esigersi a carico di coloro, la cui dimora nel Comune fosse inferiore a 5 giorni.

[2]La riscossione della tassa potra' essere assunta direttamente dal Comune o affidata ai proprietari degli stabilimenti, ai loro direttori ed agli albergatori.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1910 al 6 luglio 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-11;863~art3 · fonte del testo

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