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I sudditi di ognuna delle Parti contraenti avranno, negli Stati e possessi dell'altra, gli stessi diritti dei nazionali in materia di brevetti d'invenzione, marche e disegni di fabbrica, dietro adempimento delle formalita' prescritte dalla legge.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
