Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025. 149 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le abitazioni, gli stabilimenti industriali, i magazzini e le botteghe tenute dai sudditi di ciascuna delle Parti contraenti negli Stati e possessi dell'altra, come pure tutti i locali ivi annessi destinati a scopo di residenza o di commercio, saranno rispettati.
tolto: Non si potra' procedere a perquisizione o visita domiciliare in tali abitazioni o locali, ne ad esame od ispezione di libri, carte o conti, se non sotto le condizioni e con le forme prescritte dalle leggi pei cittadini del paese.
tolto: I sudditi di ciascuna delle due Parti contraenti avranno, negli Stati e possessi dell'altra, libero accesso ai Tribunali per la rivendicazione e difesa dei loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali, e potranno al pari di questi impiegare in tutte le cause i loro avvocati, procuratori od agenti, scegliendoli fra le persone ammesse all'esercizio di queste professioni secondo le leggi del paese.aggiunto: Trattato-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1883-06-30;1428~art16 · fonte del testo
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