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[1]Le abitazioni, gli stabilimenti industriali, i magazzini e le botteghe tenute dai sudditi di ciascuna delle Parti contraenti negli Stati e possessi dell'altra, come pure tutti i locali ivi annessi destinati a scopo di residenza o di commercio, saranno rispettati.

[2]Non si potra' procedere a perquisizione o visita domiciliare in tali abitazioni o locali, ne ad esame od ispezione di libri, carte o conti, se non sotto le condizioni e con le forme prescritte dalle leggi pei cittadini del paese.

[3]I sudditi di ciascuna delle due Parti contraenti avranno, negli Stati e possessi dell'altra, libero accesso ai Tribunali per la rivendicazione e difesa dei loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali, e potranno al pari di questi impiegare in tutte le cause i loro avvocati, procuratori od agenti, scegliendoli fra le persone ammesse all'esercizio di queste professioni secondo le leggi del paese.

Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-06-30;1428~art16 · fonte del testo

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