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[1]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno piena liberta', negli Stati e possessi dell'altra, di esercitare i diritti civili, e quindi di acquistare, possedere e disporre di ogni sorta di proprieta', mobili ed immobili. Essi potranno acquistare e trasmettere in altri le dette proprieta', per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione ab intestato, e in qualsiasi altra maniera, alle stesse condizioni dei nazionali. I loro eredi potranno succedere nelle medesime, e prenderne possesso, sia in persona, sia per mezzo di procuratori, nella stessa guisa e nelle stesse forme legali richieste pei sudditi del paese.
[2]In tutti questi casi, essi non pagheranno sul valore di dette proprieta' altre o maggiori tasse, diritti e carichi di quelli che sarebbero dovuti dai nazionali. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti potranno in ogni caso esportare le loro proprieta', o il prezzo ricavatone, se l'abbiano vendute, con tutta liberta', e senza essere sottoposti per tale esportazione al pagamento di alcun diritto diverso da quello cui andrebbero soggetti in simili circostanze i sudditi del paese.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
