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[1]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra della pienezza dei diritti civili al pari dei nazionali.

[2]Essi avranno, per conseguenza, al pari dei nazionali, il diritto di acquistare e di possedere ogni specie di beni mobili od immobili, come pure di disporne per vendita, permuta, donazione, testamento od in altro modo, come pure quello di raccogliere successioni testamentarie o legittime.

[3]In niuno, poi, di questi casi saranno assoggettati a tasse od imposizioni, altre o piu' elevate di quelle cui vanno soggetti i nazionali.

Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-06-30;1431~art2 · fonte del testo

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