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[1]L'art. 3 della legge 17 maggio 1863 n. 1270, e' modificato come segue:
[2]Presso la Cassa dei Depositi e Prestiti e' stabilito un Consiglio permanente di Amministrazione.
[3]Il Consiglio e' costituito da un presidente e da quattro rappresentanti del Ministero del Tesoro, da due rappresentanti del Ministero dell'Interno, da un rappresentante per ciascuno dei due Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Poste e dei Telegrafi. Fa parte del Consiglio un rappresentante del Ministero dell'Istruzione Pubblica secondo il disposto del 2° comma dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sul Monte delle Pensioni dai maestri elementari, approvato col Regio decreto 30 dicembre 1894 n. 597.
[4]L'Amministratore della Cassa dei Depositi e Prestiti fa parte di diritto del Consiglio stesso.
[5]Il Presidente o i rappresentanti dei Ministeri anzidetti sono nominati con decreto Reale sopra proposta del Ministro del Tesoro d'accordo, rispettivamente, coi Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, delle Poste e dei Telegrafi e dell'Istruzione Pubblica.
[6]Il Consiglio avra' due segretari scelti dal Consiglio medesimo fra i funzionari della Cassa dei Depositi e Prestiti.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 8 luglio 1897.
[9]UMBERTO.
[10]L. Luzzatti. Sineo.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 12 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
