Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1897 al 16 dicembre 2009. 322 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La somma degli utili netti delle Casse di risparmio postali accertata al 31 dicembre 1896, fattone un prelevamento di 5 milioni riservati come fondo di dotazione di una Cassa Nazionale di previdenza da istituirsi per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, per tre quinti e' devoluta al fondo di riserva, di cui al precedente articolo; gli altri due quinti sono devoluti al Tesoro dello Stato.
tolto: La somma degli utili delle Casse postali di risparmio, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898, detratto un terzo da destinarsi alla Cassa Nazionale anzidetta, e' devoluta per tre quinti al fondo di riserva costituito dal precedente articolo e gli altri due quinti sono versati al Tesoro dello Stato.
tolto: A partire dal 1° gennaio 1899, la somma degli utili netti, che verra' accertata annualmente, sara' ripartita cosi: tre decimi al fondo di riserva; cinque decimi alla Cassa Nazionale di previdenza, e due decimi al Tesoro dello Stato. Quando poi la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali superera' il mezzo miliardo, la parte proporzionale di utili netti corrispondente alla eccedenza sara' assegnata per tre decimi alla riserva e per sette decimi alla Cassa Nazionale.
tolto: La somma degli utili netti, annualmente accertati, della gestione dei depositi giudiziari fatti ai termini dell'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, in ciascuno dei due anni 1897 e 1898, per tre quarti sara' versata al Tesoro dello Stato e per un quarto sara' devoluta alla Cassa Nazionale di previdenza; e dal 1° gennaio 1899 in poi sara' ripartita per meta' al Tesoro e per meta' alla Cassa Nazionale suddetta.
tolto: Finche' la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidita' degli operai non sara' costituita, i prelevamenti fatti come sopra per essere destinati alla Cassa stessa, saranno resi fruttiferi a vantaggio di essa dalla Cassa dei Depositi e dei prestiti col loro impiego in titoli di Stato e col reimpiego dei frutti ad ogni scadenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1897-07-08;252~art2 · fonte del testo
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