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[1]La tassa di custodia e' altresi' dovuta sui titoli o certificati di debito a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano depositati nella Cassa dei depositi e prestiti agli effetti del secondo capoverso dell'art. 171 del Codice di commercio.
[2]Tale tassa e' commisurata in ragione dell'uno per mille sul capitale che annualmente si matura sui titoli o certificati suddetti. Le frazioni di migliaio sono calcolate per intiero.
Testo in vigore dal 12 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
