Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa di custodia e' altresi' dovuta sui titoli o certificati di debito a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano depositati nella Cassa dei depositi e prestiti agli effetti del secondo capoverso dell'art. 171 del Codice di commercio.

[2]Tale tassa e' commisurata in ragione dell'uno per mille sul capitale che annualmente si matura sui titoli o certificati suddetti. Le frazioni di migliaio sono calcolate per intiero.

Testo in vigore dal 12 luglio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-07-08;252~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari