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[1]L'articolo 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e' modificato come segue:
[2]Per il deposito dei titoli dei consolidati e' dovuta alla Cassa depositi la tassa annua di custodia in ragione di una lira per ogni 40 lire di rendita netta. Le frazioni di 40 lire di rendita netta sono calcolate per intiero.
[3]Per il deposito di altri effetti pubblici e' dovuta la tassa annua di custodia in ragione di una lira per ogni mille lire di capitale nominale. Le frazioni di mille lire del capitale nominale sono calcolate per intiero.
Testo in vigore dal 12 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
