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[1]La somma degli utili netti delle Casse di risparmio postali accertata al 31 dicembre 1896, fattone un prelevamento di 5 milioni riservati come fondo di dotazione di una Cassa Nazionale di previdenza da istituirsi per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, per tre quinti e' devoluta al fondo di riserva, di cui al precedente articolo; gli altri due quinti sono devoluti al Tesoro dello Stato.
[2]La somma degli utili delle Casse postali di risparmio, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898, detratto un terzo da destinarsi alla Cassa Nazionale anzidetta, e' devoluta per tre quinti al fondo di riserva costituito dal precedente articolo e gli altri due quinti sono versati al Tesoro dello Stato.
[3]A partire dal 1° gennaio 1899, la somma degli utili netti, che verra' accertata annualmente, sara' ripartita cosi: tre decimi al fondo di riserva; cinque decimi alla Cassa Nazionale di previdenza, e due decimi al Tesoro dello Stato. Quando poi la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali superera' il mezzo miliardo, la parte proporzionale di utili netti corrispondente alla eccedenza sara' assegnata per tre decimi alla riserva e per sette decimi alla Cassa Nazionale.
[4]La somma degli utili netti, annualmente accertati, della gestione dei depositi giudiziari fatti ai termini dell'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, in ciascuno dei due anni 1897 e 1898, per tre quarti sara' versata al Tesoro dello Stato e per un quarto sara' devoluta alla Cassa Nazionale di previdenza; e dal 1° gennaio 1899 in poi sara' ripartita per meta' al Tesoro e per meta' alla Cassa Nazionale suddetta.
[5]Finche' la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidita' degli operai non sara' costituita, i prelevamenti fatti come sopra per essere destinati alla Cassa stessa, saranno resi fruttiferi a vantaggio di essa dalla Cassa dei Depositi e dei prestiti col loro impiego in titoli di Stato e col reimpiego dei frutti ad ogni scadenza.
Testo in vigore dal 12 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
