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[1]Allegato n. 5.
[2]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1893, n. 380, e successive modificazioni;
[5]Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennita' eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;
[6]Vista la legge 26 giugno 1914, n.578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;
[7]Considerato che a causa dei recenti richiami di classi alle armi sono stati necessari molti improvvisi spostamenti di truppa che dalle residenze ordinarie furono inviate a formare distaccamenti precari di durata non prestabilita;
[8]Ritenuto che da tale prolungato stato di cose derivano agli ufficiali disagi e spese, le quali ultime rendono difficili le condizioni economiche degli ufficiali stessi;
[9]Ritenuto che per queste speciali condizioni risultano inadeguate per gli ufficiali le indennita' stabilite dalle disposizioni vigenti;
[10]Udito il Consiglio dei ministri;
[11]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
[12]Abbiamo decretato e decretiamo:
[13]Art. 1.
[14]E' stabilita una indennita' giornaliera speciale di accantonamento per gli ufficiali in distaccamento eventuale, della misura seguente:
[15]Ufficiale generale, L. 10.
[16]Colonnello, tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio, L. 7.
[17]Tenente colonnello e maggiore, L. 6.
[18]Capitano, tenente, sottotenente e maestro direttore di banda, L. 5.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
