Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 258 parole tolte, 23 parole aggiunte in 18 capoversi.
Allegato tolto: n. 5.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1893, n. 380, e successive modificazioni;
tolto: Visto il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennita' eventuali per il Regio esercito e successive modificazioni;
tolto: Vista la legge 26 giugno 1914, n.578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1914-915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;
tolto: Considerato che a causa dei recenti richiami di classi alle armi sono stati necessari molti improvvisi spostamenti di truppa che dalle residenze ordinarie furono inviate a formare distaccamenti precari di durata non prestabilita;
tolto: Ritenuto che da tale prolungato stato di cose derivano agli ufficiali disagi e spese, le quali ultime rendono difficili le condizioni economiche degli ufficiali stessi;
tolto: Ritenuto che per queste speciali condizioni risultano inadeguate per gli ufficiali le indennita' stabilite dalle disposizioni vigenti;
tolto: Udito il Consiglio dei ministri;
tolto: Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
tolto: Abbiamo decretato e decretiamo:
tolto: Art. 1.
tolto: E' stabilita una indennita' giornaliera speciale di accantonamento per gli ufficiali in distaccamento eventuale, della misura seguente:
tolto: Ufficiale generale,L. 10.
tolto: Colonnello, tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio, L. 7.
tolto: Tenente colonnello e maggiore, L. 6.
tolto: Capitano, tenente, sottotenente e maestro direttore di banda, L. 5. aggiunto: 5-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1915-04-01;424~art1 · fonte del testo
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