Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioe':
[2]1° - 4 agosto 1914, n. 770, che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalla legge di contabilita' generale dello Stato e dal relativo regolamento per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi, e materiali;
[3]2° - 22 ottobre 1914, n. 1182, che proroga tale autorizzazione fino al 30 aprile 1915;
[4]3° e 4° - 22 agosto e 4 ottobre 1914, numeri 927 e 1103, che autorizzano le amministrazioni della guerra e della marina a corrispondere acconti su lavori e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati;
[5]5° - 1° novembre 1914, n. 1205, per la concessione dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 di una indennita' speciale agli ufficiali in distaccamento eventuale;
[6]6° - 1° novembre 1914, n. 1206, per la concessione di una indennita' giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 e destinali in sede diversa dalla residenza abituale.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
