Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 348 parole tolte, 23 parole aggiunte in 20 capoversi.
Allegato tolto: n. 6.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
tolto: Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennita' eventuali per il R esercito, e successive modificazioni;
tolto: Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 19141915, non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali trovasi compreso quello per il Ministero della guerra;
tolto: Considerato che per le attuali circostanze sono stati e debbono essere richiamati non pochi ufficiali dal congedo e destinati per ragioni di servizio fuori della loro abituale residenza;
tolto: Ritenuto che dall'allontanamento dalle proprie residenze derivano a tali ufficiali disagi e spese, che rendono difficili le loro condizioni economiche;
tolto: Ritenuto che per queste speciali condizioni risulta inadeguato il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti;
tolto: Udito il Consiglio dei ministri;
tolto: Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per il tesoro;
tolto: Abbiamo decretato e decretiamo:
tolto: Art. 1.
tolto: Gli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio d'autorita', gli ufficiali di complemento che volontariamente hanno assunto od assumono servizio senza esservi obbligati per fatto di leva o per richiamo della propria classe, e gli ufficiali di riserva, hanno diritto ad una indennita' giornaliera nella misura appresso stabilita, quando siano destinati in sede diversa dalla loro residenza abituale risultante regolarmente presso le autorita' dalle quali dipendono alla data del richiamo:
tolto: Ufficiale generale,L. 10.
tolto: Colonnello, tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio, L. 7.
tolto: Tenente colonnello e maggiore, L. 6.
tolto: Capitano, L. 5.
tolto: Tenente, sottotenente e maestro direttore di banda, L. 5.
tolto: Gli ufficiali della riserva non potranno pero', in ogni modo, percepire assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria di pari grado ed anzianita'. Al caso, quindi, la indennita' predetta non e' dovuta o e' ridotta in modo da pareggiare le competenze. aggiunto: 6-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1915-04-01;424~allegato-6-art1 · fonte del testo
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