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[1]All'art. 22 del menzionato R. decreto 24 dicembre 1911, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
[2]«Nei riguardi della concessione dei mutui di favore e dei contributi dello Stato, ed agli effetti degli articoli 10 e 13 della legge suddetta, puo' anche essere ammessa, in seguito ad autorizzazione del sindaco, da concedersi caso per caso, intesi l'Ufficio tecnico comunale e la Commissione edilizia, la costruzione di edifici isolati in una zona di metri 100, oltre i 50 di cui al 1° comma. I proprietari danneggiati dal terremoto del 1908 possono avvalersi di tale facolta', solo in quanto sia loro impossibile di costruire sull'area primitiva, per non essere questa piu' edificabile per effetto del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, o per essere la stessa stata espropriata in tutto o in parte in attuazione del piano regolatore, o perche' i piani o le parti di edificio, da cui deriva il loro diritto al mutuo, superino l'altezza massima prescritta dalle norme tecniche ed igieniche, approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.
[3]«Coloro che intendono avvalersi della facolta' di cui al precedente comma debbono impegnarsi a provvedere, dando idonea garanzia, a loro cura e spesa, all'apertura e alla manutenzione delle strade d'accesso, ed all'esecuzione di tutte le opere che potessero occorre nei riguardi della fognatura, e dell'illuminazione e della distribuzione delle acque, con le modalita' che il sindaco, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, credera' opportuno di prescrivere.
[4]«Le indennita' per l'espropriazione dei terreni, compresi nella zona di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno essere calcolate in base alle condizioni in cui i terreni stessi si trovavano immediatamente prima della pubblicazione della presente legge.
[5]«E' in facolta' dell'Unione messinese di costruire gli edifici di cui agli articoli 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e 29 della legge 28 luglio 1911, n. 842, anche nelle zone indicate nel 1° e nel 2° comma del presente articolo. Ai terreni compresi in tali zone si applicano anche le disposizioni del citato art. 18, ultimo comma e dell'art. 25 della legge 28 luglio 1911, n. 842».
Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
