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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 1042 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.

tolto: Al menzionato R. decreto 24 dicembre 1911 sono aggiunti gli articoli seguenti:

tolto: Art. 30. - Nei limiti della somma di 200.000 lire annue e con le norme e garanzie che saranno stabilite nel regolamento, il contributo diretto dello Stato, di cui al precedente art. 15, puo' essere corrisposto in unica soluzione per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto, quando l'importo di queste non superi in complesso la somma di L. 2000.

tolto: Il contributo chiesto e concesso a' sensi del precedente comma produce la decadenza dal diritto al mutuo col concorso dello Stato, o ad un ulteriore contributo diretto da parte del medesimo, per l'eventuale maggiore importo dei lavori di riparazione, oltre la predetta somma di L. 2000.

tolto: Art. 31. - Qualora tra i condomini, che, giusta l'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, abbiano dichiarato di voler ricostruire o riparare i loro edifici distretti o danneggiati, non possa stabilirsi l'accordo sui modi, sulle condizioni e sul tempo di chiedere il mutuo di favore e di eseguire i lavori di ricostruzione o di riparazione, chiunque fra essi puo' chiedere al Collegio speciale, istituito dall'articolo 25 della legge suddetta, cui spetta decidere su tutte le questioni che possono sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti, la fissazione di un termine per il raggiungimento dell'accordo e anche, ove occorra, la risoluzione della controversia.

tolto: Ove poi si tratti di edifici distrutti, e il Collegio ravvisi l'accordo non raggiungibile, esso pno' ordinare la vendita all'asta dell'area comune, stabilendo se l'asta debba essere limitata ai soli condomini o possa essere aperta a tutti; fissando il prezzo di base dell'asta e delegando un notaio a presiederla.

tolto: il ricavato della vendita sara' ripartito, in proporzione dei rispettivi imponibili, fra tutti i condomini, i quali conserveranno, salvo espresso patto in contrario, i loro diritti al mutuo.

tolto: Ai condomini che abbiano conservato tale diritto si applicheranno le disposizioni dell'art. 13, penultimo comma, e 16, secondo comma, della legge 28 luglio 1911, n. 842.

tolto: Art. 32. - L'iscrizione a garanzia del quarto e la garanzia di un ente intermedio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, come pure i certificati delle inscrizioni e trascrizioni ipotecarie occorrenti al Consorzio per i mutui, o a qualsiasi altro Istituto mutuante, purche' da questi richiesti, godono della medesima esenzione accordata per i mutui da ogni tassa di bollo, di registro e di ipoteca, giusta quanto e' prescritto dall'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255, richiamato nell'art. 16 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722.

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

tolto: Inoltre le operazioni relative ai mutui di favore o da questi dipendenti fatte dal Consorzio, dagli Istituti di credito fondiario e dagli altri Istituti a cio' autorizzati dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, nn. 12, come pure le operazioni dell'Istituto «Vittorio Emanuele III», ferme restando le vigenti agevolazioni fiscali consentite a favore di esse; godono altresi' di ogni altra agevolezza od esenzione applicabile alle operazioni ordinarie degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno, compresa pertanto l'esenzione stabilita per queste ultime operazioni giusta l'art. 18 del citato Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, dalla tassa comunale di esercizio e dalle tasse camerali, nonche' da qualsiasi altra tassa o diritto a favore dei Comuni e delle Camere di commercio.

tolto: Art. 33. - Tutti i contratti relativi ai mutui di favore di cui all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dovranno essere stipulati non piu' tardi di sei mesi dalla data della loro concessione.

tolto: Trascorso questo termine, e' in facolta' del Consorzio o dell'Istituto mutuante di ritenere il richiedente decaduto dalla concessione.

tolto: Art. 34. - Al primo comma dell'art. 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e' sostituito il seguente:

tolto: «Le indennita' per le espropriazioni nei Comuni di cui all' art. 1 della presente legge, eseguite dallo Stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi e dichiarati di pubblica utilita' ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonche' quello per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati, allo ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abitati in Calabria e in provincia di Messina, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente articolo 44».

tolto: Art. 35. - Alle stime compilate dall'ufficio tecnico dell'Unione messinese, ed in genere a tutte le espropriazioni da compiere dall'Unione stessa, sono applicabili le disposizioni degli articoli 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

tolto: Art. 36. - Se le parti compariscono innanzi ai Collegi speciali, instituiti dal capo III, titolo I della legge 13 luglio 1910, n. 466, per mezzo di procuratori legali, ovvero innanzi ai collegi arbitrali per le espropriazioni, per mezzo di mandatari, il mandato puo' in ambedue i casi essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'avviso a comparire, o della citazione o dell'atto di appello, e il segretario ne prende nota.

tolto: Art. 37. - Contro la sentenza del collegio arbitrale di secondo grado per le espropriazioni e' ammesso soltanto il ricorso alla Cassazione di Roma nel termine di giorni quarantacinque, a decorrere dalla notifica della sentenza col decreto che la rese esecutiva.

tolto: In caso di annullamento della sentenza, la Corte di cassazione rinvia la causa per nuovo esame avanti lo stesso collegio di secondo grado, il quale deve uniformarsi alla massima di diritto stabilita dalla Cassazione.

tolto: Art. 38. - Del capitale iniziale assegnato all'Istituto «Vittorio Emanuele III» in Reggio Calabria, con l'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sara' provvisoriamente accantonata la somma di L. 800 mila per provvedere ai mutui ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907, destinando il resto del capitale stesso ai mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, secondo il disposto del menzionato art. 12.

tolto: Qualora la detta somma di lire ottocentomila risultasse insufficiente, sara' integrata con prelevamenti dalle rate annuali di contributo dello Stato e del Banco di Napoli.

tolto: Fino a quando non saranno approvate le norme e le istruzioni speciali in ordine ai mutui ai danneggiati del 1908, l'Istituto funzionera' per le operazioni suddette applicando le norme del Consorzio approvato col R. decreto 21 ottobre 1910, n. 812.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;801~art4 · fonte del testo

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