Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 27 febbraio 1913, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1913, n. 1039, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che il termine di cui all'art. 16, 2° comma della legge 6 luglio 1912, n. 801 e' prorogato al 30 giugno.
Testo in vigore dal 24 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
