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[1]Il termine di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la compilazione dei piani regolatori e di ampliamento da parte dei Comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e' prorogato di due anni.

[2]Parimente e' prorogato di un anno il termine di cui all'art. 54 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Testo in vigore dal 3 agosto 1912 al 24 aprile 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;801~art16 · fonte del testo

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