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[1]Al testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, e' aggiunto, all'art. 28, il seguente:
[2]Art. 28.-bis. - La sottrazione dello spirito al pagamento della tassa, mediante simulata adulterazione, o con qualsiasi altro atto fraudolento, inteso a far figurare come sottoposto all'adulterazione spirito che, in fatto, non sia stato adulterato, e' punita con le pene stabilite dall'art. 23, ragguagliando la multa alla quantita' di spirito sottratta o che siasi tentato sottrarre al pagamento della tassa.
[3]La fabbrica o l'opificio di rettificazione in cui sia stato commesso il reato, incorre, inoltre, nella sospensione dallo esercizio per un periodo di due anni.
[4]Qualora i reati, di cui nel presente articolo e nell'art. 23, siano commessi col mezzo di corruzione degli impiegati o agenti della finanza, la pena della detenzione comminata dal medesimo art. 23 e' portata a un minimo di tre e a un massimo di cinque anni.
[5]Gli impiegati e agenti della finanza che abbiano partecipato ai detti reati, sono puniti col massimo della pena teste' indicata e ad essi sono applicate le sanzioni portate dall'art. 105, secondo comma, della legge doganale.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1915 al 17 settembre 1919
