Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[2]Le nuove disposizioni saranno approvate con decreto Reale udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio.
[3]Il decreto Reale sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Facta.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1913, n. 2
1La L. 5 gennaio 1913, n. 2 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito al Governo dalla legge 12 luglio 1912, n. 788, per disciplinare con nuove disposizioni la materia delle importazioni ed esportazioni temporanee e' prorogato di mesi tre".
L. 19 giugno 1913, n. 670
2La L. 19 giugno 1913, n. 670 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' rinnovata al Governo del Re la facolta' di riordinare entro il termine di sei mesi dalla data della presente legge, la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni in conformita' alle disposizioni della legge del 12 luglio 1912, n. 788".
Testo in vigore dal 13 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
