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[1]E' data facolta' al Governo del Re di disciplinare entro sei mesi dalla data della presente legge la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni con nuove disposizioni da sostituire a quelle contenute nei decreti citati nel precedente articolo e alle altre vigenti in tale materia.
[2]Le nuove disposizioni saranno approvate con decreto Reale udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio.
[3]Il decreto Reale sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Facta.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 25 gennaio 1913
