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[1]Quando il prefetto riconosca ammissibile il ricorso, promuove il giudizio peritale.
[2]A tale scopo e' istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti per le fabbriche di spirito di seconda categoria in sostituzione delle Commissioni circondariali.
[3]Il comitato e' composto di tre ingegneri residenti nel capoluogo della provincia e scelti da una Commissione costituita dal prefetto, dall'intendente di finanza e dal presidente del tribunale, la quale Commissione si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno.
[4]I membri del Comitato possono essere rieletti e durano in ufficio finche' non sia costituito il Comitato per l'anno successivo.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
