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[1]L'applicazione dei misuratori e la vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto nelle distillerie di carattere industriale e fatta di pieno diritto dall'Amministrazione finanziaria in qualunque momento lo creda opportuno, salvi gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.
[2]Se fosse stato iniziato giudizio peritale, esso varrebbe per regolare la tassazione giornaliera controversa fino al termine della lavorazione in corso.
[3]In caso di divergenza tra l'Intendenza di finanza (sezione tecnica), incaricata de l'applicazione dei misuratori, ed i fabbricanti circa il carattere delle distillerie, decide il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
